In data 18 Agosto 2015 è entrata in vigore la Legge n.155/2015, c.d. Legge Europea 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.
Le modifiche che tale Legge apporta al Testo Unico sono contenute in due soli articoli, l’art. 16 e l’art 17.
Il primo, apporta modifiche in materia di cantieri temporanei e mobili, il secondo articolo invece corregge il D.Lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo.
In questo aggiornamento ci occupiamo quindi del solo Art. 16, considerando che il lavoro marittimo non sia di molto interesse.
L’articolo 16 della Legge n. 115/2015, titolato “Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili”, cerca di porre rimedio all’infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 (relativo al campo di applicazione) del Titolo IV che viene sostituita nella seguente forma:
“Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».
La lettera g) bis così recitava:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI” a seguito della modifica apportata dal Decreto del Fare (DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).
Dunque, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) a tutti i lavori su relativi impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Si considerano lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
E’ inoltre stata eliminata la possibilità di non applicare il Titolo IV per lavori di breve durata (10 uomini giorno).