Spesso ci viene chiesto se vi sono figure che possono essere esonerate dal frequentare corsi di primo soccorso, in virtù della loro esperienza professionale, dei loro studi o in quanto hanno già frequentato corsi di formazione simili-
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni in merito, ma possiamo riportare la risposta fornita dal Gruppo di Lavoro Info.Sicuri, servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità risposte su quesiti di ordine generale sull’applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico la domanda con numero progressivo 1.100 richiede:
“Gli infermieri possono ritenersi automaticamente addetti al primo soccorso aziendale senza dover frequentare il corso di 12 ore oppure nonostante la loro qualifica devono partecipare al corso di 12 ore per
addetti al primo soccorso?
Questa la risposta fornita dal Gruppo di lavoro:
“Secondo il documento “Primi indirizzi applicativi del DM 388/2003”, approvato dal Coordinamento delle Regioni in data 2 marzo 2005, fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento triennale, non sono tenuti a svolgere la formazione tutte quelle aziende od unità produttive che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.”
Può esserci anche d’aiuto, nel valutare eventuali esoneri, l’Interpello n.19/2016: designazione e formazione addetti al primo soccorso.
La Commissione nazionale Interpelli nell’interpello n.19/2016 risponde all’ENEA su un quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico.
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile pone una domanda al Ministero circa la obbligatorietà o meno, in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.”
Si ricorda nell’interpello che l’art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388 l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente.
In base al decreto, si individuano (sia per le unità produttive del Gruppo A,B,C) le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.
Secondo la Commissione Interpelli
“La Commissione ricorda che il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria”.
Se il datore di lavoro decide di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso in quanto i requisiti formativi e professionali di quel personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003.
Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario: tale aggiornamento è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.”