In data 6 Dicembre 2011, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, meglio noto come Manovra Monti. Così come previsto dall’Art. 50, l’entrata in vigore coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta.
La Manovra Monti ha apportato modifiche rilevanti all’attuale Codice privacy che destano sicuramente stupore e sconcerto; vediamole nel dettaglio nel seguito:
Art. 40, comma 2: “2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
Da una prima lettura è chiara la novità in materia: la nozione di “dato personale” ,fulcro della disciplina Privacy, si indebolisce essendo detta relativa solo alle persone fisiche e non più delle persone giuridiche, enti o associazioni; questo chiaramente si riflette sulla definizione di interessato, che ora può quindi essere solo una persona fisica. Ne consegue quindi che la persona giuridica (sia essa una società, un ente o un’associazione) fuoriesce del tutto dalla disciplina-privacy in quanto soggetto da tutelare, e ciò a prescindere dal fatto che il trattamento dei dati personali avvenga per finalità amministrativo-contabili, o meno.
Quanto sopra non significa che le imprese possano archiviare o dimenticare le indicazioni fornite dal Codice privacy e del Garante per la protezione dei dati personali, poiché esse trattano, e continueranno a trattare, anche dati di persone fisiche.
Attendiamo ora che il D.L. venga convertito in Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, dal Parlamento per confermare quanto sopra o rettificare.
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