Come era previsto, il “decreto Monti” ha ottenuto la fiducia in Parlamento ed è stato convertito in legge (Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284).
Per quanto riguarda la PRIVACY, l’art. 40 comma 2 è rimasto invariato nel testo contenuto nel D.L. 201/2011 e precisamente:
“Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 43 è soppressa”.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla lettura del precedente articolo.
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