Finora nessuno aveva mai messo in dubbio che per installare delle telecamere che riprendano l’attività dei lavoratori in azienda era tassativo un accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione preventiva della direzione provinciale del lavoro (Art. 4 comma 2 Statuto dei Lavoratori), ma adesso con una sentenza della Cassazione, i giudici della suprema corte hanno deciso che in certi casi può bastare il consenso dei singoli lavoratori. Secondo la Cassazione, (sentenza n. 22611 dell’11.06.2012) basta infatti che i singoli lavoratori siano d’accordo, così il datore non viola lo Statuto dei lavoratori.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio una multa di 1.200 euro alla titolare di una società perché in violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli a distanza sui dipendenti «aveva fatto installare un sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse».
L’imprenditrice aveva chiesto l’assoluzione sostenendo di aver fatto firmare una liberatoria di consenso ai dipendenti e che l’azienda era tappezzata di cartelli che indicavano la presenza delle telecamere. Nel cancellare la condanna, la Cassazione ha spiegato che sebbene lo Statuto dei lavoratori prescriva l’accordo del sindacato per l’installazione del controllo a distanza, «non può essere ignorato il dato obiettivo che, in questo caso, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito».
Leggi gli altri articoli in materia di privacy che possono essere anche di interesse personale.