Oltre 3 milioni di euro incassati nel 2011 per violazioni della privacy. Complessivamente, le entrate relative all’attività sanzionatoria per l’anno 2011 sono state pari a 3.073.430 euro. Il bilancio è riportato nella Relazione 2011 presentata dall’autorità presieduta da Antonello Soro. La relazione ripercorre l’attività di un anno e stende le statistiche, tra cui quella relativa alle sanzioni comminate.
I procedimenti sanzionatori spontaneamente definiti mediante pagamento da parte dei contravventori si attestano a un importo di 1.810.400 euro); le ordinanze-ingiunzione adottate dal garante a seguito dell’esame delle memorie difensive e delle audizioni delle parti contano un importo di 830.530 euro. Mentre le oblazioni in relazione a procedimenti sulle misure minime di sicurezza ammontano a un importo di 432.500 euro.
I proventi delle sanzioni applicate dal Garante sono devoluti allo Stato. Sulla base di quanto previsto dall’art. 166 del Codice, le somme, nella misura del 50% del totale annuo sono riassegnati al fondo stanziato per le spese di funzionamento dell’autorità previsto dall’articolo 156, comma 10, del Codice della privacy e sono utilizzati unicamente per l’esercizio della attività ispettiva e di divulgazione della disciplina della protezione dei dati personali.
Passando alla contabilità delle ispezioni, nel 2011 sono stati avviati 358 procedimenti sanzionatori amministrativi. Le sanzioni amministrative contestate hanno riguardato le seguenti violazioni: omessa o inidonea informativa (192); trattamento dei dati in violazione dell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 (100); omessa informazione o esibizione al Garante (22); violazione del diritto di opposizione (21); omessa o incompleta notificazione (11); inosservanza di un provvedimento del Garante (11); più violazioni da parte di soggetti che gestiscono banche dati di particolare rilevanza e dimensioni (1).
I procedimenti sanzionatori definiti nell’anno sono stati 281 di cui 202 hanno comportato l’applicazione di una sanzione e 79 sono stati archiviati in quanto la parte ha potuto dimostrare di non aver commesso la violazione contestata o che la violazione non le era imputabile.
Il maggior numero di sanzioni irrogate ha riguardato la violazione dell’obbligo di fornire all’interessato tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati, al fine di renderlo pienamente consapevole dell’effettivo utilizzo dei suoi dati personali, nonché la violazione dell’obbligo di acquisirne il consenso, spesso connessa a trattamenti illeciti per attività di marketing.
Per la prima volta sono state anche contestate le violazioni del diritto di opposizione all’utilizzo del proprio numero di telefono per finalità di marketing, manifestata attraverso l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni (fattispecie introdotta all’articolo 162, comma 2-quater, del codice della privacy con il dl 135/2009. In tutti i casi nei quali, a seguito di segnalazioni degli interessati, è stato possibile accertare l’effettuazione di chiamate promozionali nei confronti di numerazioni iscritte al registro delle opposizioni, si è proceduto a contestare la violazione del predetto diritto, che prevede una pena pecuniaria da 10 mila a 120 mila euro.
Nell’anno 2012 il numero di sanzioni per violazione del diritto di opposizione appare destinato ad aumentare notevolmente.
Fonte: Italia Oggi del 29 dicembre 2012