Il Decreto Correttivo al D.Lgs. 81/2008 ha apportato un’importante modifica per quanto riguarda la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’INAIL.
L’articolo 18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 106/2009 stabilisce che il nominativo del RLS deve essere comunicato in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA in caso di nuova elezione o designazione; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Pertanto la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
Le aziende che hanno già ottemperato all’obbligo, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non sono intervenute variazioni (nuova elezione).
Le aziende che non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’INAIL con la circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative per la comunicazione tramite il sito internet dell’Istituto.
Per coloro i quali non si trovano nelle situazioni sopra citate, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere eletto un RLS differente da quello segnalato. Altrimenti si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Sul sito dell’INAIL è disponibile la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 riguardante termini e modalità della comunicazione del nominativo del RLS.