Pubblicata dall’ INAIL la nota con Prot. 60002.07/11/2011.0008476 circa l’utilizzo della bicicletta privata o il bike-sharing e l’infortunio in itinere.
“Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.”
Per leggere la nota nella sua completezza si rimanda al sito INAIL.
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