Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette bracci gru.
“Alcuni costruttori nonché utilizzatori di attrezzature da lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo negli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente braccio gru, da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni del carrello stesso”.
Questa prassi è stata più volte segnalata dall’autorità territoriali di vigilanza che ne hanno rilevato l’uso comune nella vivaistica e più in generale nei capannoni. Si rende pertanto necessario chiarire in quale modo la suddetta attrezzatura è sottoposta a controlli e chi ne detiene la responsabilità.
La circolare distingue tre casi:
- se il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga questo dichiara che l’uso della stessa rientra nelle funzioni d’uso del carello, sottoposto agli obblighi disposti dal D. Lgs. 17/2010, direttiva macchine;
- se il fabbricante del carrello è diverso da quello della prolunga, o se questa non è compresa nelle destinazioni d’uso del carrello, la prolunga, quale attrezzatura intercambiabile, dovrà essere marcata CE, accompagnata da dichiarazione di conformità e istruzioni d’uso e rispondere alle norme sulla sicurezza delle macchine;
- se è l’utilizzatore mette in uso la prolunga assemblandola al suo carrello l’utilizzatore prende il ruolo di fabbricante della prolunga, considerata attrezzatura intercambiabile , e dovrà quindi rispettare le disposizioni previste dalla direttiva macchine.
In tutti e tre i casi questo uso del carrello fa sì che esso rientri tra le attrezzature di sollevamento citate nell’all. VII del D. Lgs. 81/08 e che pertanto sia sottoposto ai controlli previsti alll’art. 71 comma 11 del citato decreto.