DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il tanto atteso Decreto
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Attività economiche e produttive
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Il documento relativo alle Linee Guida, recepito dal Governo ma che può essere integrato da ulteriori Linee Guida Regionali, è costituito da differenti schede tecniche relative alle seguenti macro attività
- ristorazione
- attività turistiche (balneazione)
- strutture ricettive
- servizi alla persona (parrucchiere ed estetisti)
- commercio al dettaglio
- commercio al dettaglio su aree pubbliche
- uffici aperti al pubblico
- piscine
- palestre
- manutenzione del verde
- musei, archivi, biblioteche
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.